La perquisizione è una cosa, controllare è un altra.
Il controllare qui è l’esame dell’operato altrui. La perquisizione è un attuazione particolare del controllo.
La perquisizione, in breve. Mentre la perquisizione ex art. 41 t.u.l.p.s. è solamente domiciliare, quella prevista e regolata dall’art. 4, legge 22.5.1975 n. 152 è prettamente personale con possibilità di estendersi anche al veicolo che in ipotesi il soggetto abbia utilizzato per giungere sul posto. Le finalità sono pressoché identiche: infatti, si tratta di accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione, sicché, in pratica, le due disposizioni finiscono per completarsi nel senso di fornire agli organi di polizia, per i precisati effetti, entrambi i poteri perquirenti.
La perquisizione non è ammessa in via discrezionale e indiscriminata, ma al solo fine di accertare il possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, unicamente durante un’operazione di polizia e a condizione che sia impossibile un tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria. Inoltre, non può essere diretta nei confronti di chiunque, ma solo di coloro che, con la loro presenza o atteggiamento, suscitino, in base a fatti certi, specifici e concordanti, da indicare nel verbale della perquisizione, almeno il fondato sospetto della detenzione del materiale suddetto. La perquisizione è inoltre suscettibile di estendersi al mezzo di trasporto solo se vi sia la sicurezza che quest’ultimo sia stato utilizzato per giungere sul posto. Tutte le condizioni indicate devono, infine, sussistere congiuntamente: la mancanza di una sola di esse renderebbe la perquisizione illegittima.
E’ ora ben chiaro che le operazioni cui sono legittimate le Guardie Giurate - ma anche personale non decretato chiamato a svolgere servizio di Guardiania - occupano ben altri schemi che puntano solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale: il controllo.
I privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza (controllo e non perquisizione) della loro proprietà mobiliare o immobiliare?
Si.
Comunque, alle guardie non è normalmente consentito l’espletamento di operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazioni della libertà individuale (art. 134 TULPS): possono stendere verbali solo nei luoghi del servizio cui sono destinate, e questi fanno fede fino a prova contraria (e non fino a querela di falso come è, invece, per gli atti pubblici)(art. 255 Regolamento).
In particolare, i datori di lavoro possono impiegare le guardie giurate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale, ma lo Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 1970) sottopone ad ulteriori limiti le già compresse facoltà attribuite al personale di sorveglianza.
E' evidente, che il datore di lavoro ha il potere di controllare tanto l'attività lavorativa dei propri dipendenti quanto quei loro comportamenti che, esulando dall'obbligazione contrattuale, costituiscano peraltro una lesione del patrimonio aziendale.
Tale potere, però, dev'essere esercitato con la massima cautela ed il massimo rispetto dei diritti individuali e collettivi (sindacali), avendo sempre presenti quei valori di libertà e di dignità dei lavoratori che la Legge 300 ha inteso affermare in modo netto e che rappresentano per tutti, imprenditori, dipendenti e sindacati, un essenziale punto di riferimento per la corretta gestione del rapporto di lavoro.
Ancora. Non è assolutamente chiaro se sussista o meno un preciso obbligo del lavoratore, in presenza del rispetto delle condizioni dettate dall'art. 6 da parte del datore di lavoro, a sottoporsi ad un controllo similare ad una “perquisizione personale” o se necessiti anche il suo consenso.
Non è neppure certa, infine, la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente che si sia rifiutato di sottoporsi alla “perquisizione”, pur in presenza del rispetto delle condizioni di legge.
Su tale specifico aspetto, infatti, mentre alcuni giudici ritengono che i diritti del singolo prevalgono su qualsiasi dovere anche se previsto da accordi sindacali, soggiacendo invece e soltanto in caso di intervento delle autorità di polizia, a seguito di regolare denuncia ovvero in flagranza di (eventuale) reato,
altri ritengono legittimo l'uso di potere disciplinare imprenditoriale per sanzionare il rifiuto, ma solo se tale tipo di infrazione sia stato espressamente previsto dal codice disciplinare aziendale o da accordi sindacali.
Come si vede, la materia non solo è estremamente complessa ed incerta ma può presentare addirittura forti rischi per il datore di lavoro o per le persone che sono addette alla materiale esecuzione dei controlli.
In effetti, un primo rischio di natura penale è riferibile all'applicazione dell'art. 38 della Legge 300/70, come conseguenza immediata di una violazione dell'art. 6.
Un secondo rischio, sempre di natura penale ma di portata ben più ampia, è la possibile violazione degli artt. 605, 609 e 610, sanzionanti rispettivamente il sequestro di persona e la violenza privata, quando il datore di lavoro o chi per esso abbiano limitato la libertà del lavoratore, trattenendolo e/o effettuando la perquisizione arbitrariamente e contro la sua volontà.
Altre sanzioni possono inoltre derivare dalla violazione dell'art. 28 dello Statuto, qualora il datore abbia posto in essere le visite personali di controllo in assenza di accordi sindacali o di autorizzazione pubblica.
L'illegittima effettuazione di controlli che divengono “perquisizioni” può infine causare conseguenze sul piano civilistico, con il riconoscimento al lavoratore di un risarcimento dei danni morali dallo stesso patiti, ove siano state lese la sua dignità, la sua integrità fisica o soltanto la sua.
Primo: acquisire "l'Ordine di Servizio" Aziendali (IVP) con le procedure scritte, in merito, che comunque non devono andare oltre a quanto correttamente riportato nel post
berto86, con particolare attenzione di riportare quanto successo in apposito registro (quei "famosi" verbali solo nei luoghi del servizio cui sono destinate, e questi fanno fede fino a prova contraria), quindi senza essere per questo una mansione compiuta con...
sotterfugio.Secondo: porre gli OS per scritto all'attenzione di Questura locale, Ente del Lavoro e delegazioni Sindacali.
Vedrete che con molte probabilità saranno proprio queste istituzioni a "mettere le mani avanti" ed eventualmente ordinare nei particolari la materia con disposizioni che esonereranno definitivamente di tutte le responsabilità i dipendenti ordinati.
