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Chiedo un consiglio sui controlli delle auto.
Matricola
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16/7/2010 18:11
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ragazzi lavoro in un istituto di vigilanza non armata.e una settimana che svolgo servizio in un cantiere.mi e capitata una cosa e volevo consigli.in pratica il titolare della ditta dei lavori mi ha chiesto di controllare nel bagagliaio dei suoi dipendenti per vedere se avevano rubato qualcosa mentre loro stavano lavorando.in pratica aveva ragione.cosi mi ha chiesto di controllare di nuovo le vetture all uscita dei dipendenti dal cantiere facendogli aprire il bagagliaio.secondo voi potevo farlo?a cosa vado incontro?l'ho fatto perche comunque e il titolare della ditta del cantiere pero poi mi sono pentito.e se in un secondo momento mi chiedesse di dire che la prima volta che ho controllato c'era qualcosa che avevano rubato?cosa faccio?i dipendenti non sanno che ho controllato la prima volta senza loro ordine.aiuto....

Data invio: 16/7/2010 19:04

Modificato da Igor su 19/7/2010 11:07:54
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Re: consiglio...
Esperto
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l ho fatto tnt volte anche io come armato,semplicemente gli dicevo se potevano aprire con la loro collaborazione, nessuno s é mai rifiutato, nel caso di rifiuto l avrei solo scritto sul registro e basta.

Data invio: 17/7/2010 11:44
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Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegargliela a tua nonna.

http://www.canismarriti.com Sito dedicato agli annunci di cani smarriti, in cerca di casa da adottare
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Re: consiglio...
Donatore GuardieInformate
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La perquisizione è un atto di Polizia Giudiziaria, ed è quindi proibito alle GpG, figuriamoci ai portieri che non possono neanche svolgere alcun tipo di vigilanza.
Quindi quello che hai fatto è un reato penale.
Inoltre ti informo che non puoi neanche svolgere mansioni di vigilanza, la vigilanza senza decreto di nonmina a GpG, non è vigilanza ma portierato e se succede qualcosa vieni denunciato anche tu perchè non hai titolo a svolgere tale mansione.

Data invio: 17/7/2010 12:33
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Re: consiglio...
Matricola
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confermo

Data invio: 17/7/2010 14:09
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Re: consiglio...
Allievo
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usa un sotterfugio , fai come le gpg quando controllano gli scontrini in retrocassa ,chiedi per favore mi può mostrare lo scontrino , nel tuo caso il bagagliaio , se non vogliono amen.

Data invio: 17/7/2010 14:16
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Strapparsi le vesta per un ideale arricchisce il sarto.(giannivano2008)
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Re: consiglio...
Guru
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La perquisizione è una cosa, controllare è un altra.
Il controllare qui è l’esame dell’operato altrui. La perquisizione è un attuazione particolare del controllo.

La perquisizione, in breve. Mentre la perquisizione ex art. 41 t.u.l.p.s. è solamente domiciliare, quella prevista e regolata dall’art. 4, legge 22.5.1975 n. 152 è prettamente personale con possibilità di estendersi anche al veicolo che in ipotesi il soggetto abbia utilizzato per giungere sul posto. Le finalità sono pressoché identiche: infatti, si tratta di accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione, sicché, in pratica, le due disposizioni finiscono per completarsi nel senso di fornire agli organi di polizia, per i precisati effetti, entrambi i poteri perquirenti.

La perquisizione non è ammessa in via discrezionale e indiscriminata, ma al solo fine di accertare il possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, unicamente durante un’operazione di polizia e a condizione che sia impossibile un tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria. Inoltre, non può essere diretta nei confronti di chiunque, ma solo di coloro che, con la loro presenza o atteggiamento, suscitino, in base a fatti certi, specifici e concordanti, da indicare nel verbale della perquisizione, almeno il fondato sospetto della detenzione del materiale suddetto. La perquisizione è inoltre suscettibile di estendersi al mezzo di trasporto solo se vi sia la sicurezza che quest’ultimo sia stato utilizzato per giungere sul posto. Tutte le condizioni indicate devono, infine, sussistere congiuntamente: la mancanza di una sola di esse renderebbe la perquisizione illegittima.

E’ ora ben chiaro che le operazioni cui sono legittimate le Guardie Giurate - ma anche personale non decretato chiamato a svolgere servizio di Guardiania - occupano ben altri schemi che puntano solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale: il controllo.
I privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza (controllo e non perquisizione) della loro proprietà mobiliare o immobiliare?
Si.
Comunque, alle guardie non è normalmente consentito l’espletamento di operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o menomazioni della libertà individuale (art. 134 TULPS): possono stendere verbali solo nei luoghi del servizio cui sono destinate, e questi fanno fede fino a prova contraria (e non fino a querela di falso come è, invece, per gli atti pubblici)(art. 255 Regolamento).

In particolare, i datori di lavoro possono impiegare le guardie giurate solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale, ma lo Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 1970) sottopone ad ulteriori limiti le già compresse facoltà attribuite al personale di sorveglianza.

E' evidente, che il datore di lavoro ha il potere di controllare tanto l'attività lavorativa dei propri dipendenti quanto quei loro comportamenti che, esulando dall'obbligazione contrattuale, costituiscano peraltro una lesione del patrimonio aziendale.

Tale potere, però, dev'essere esercitato con la massima cautela ed il massimo rispetto dei diritti individuali e collettivi (sindacali), avendo sempre presenti quei valori di libertà e di dignità dei lavoratori che la Legge 300 ha inteso affermare in modo netto e che rappresentano per tutti, imprenditori, dipendenti e sindacati, un essenziale punto di riferimento per la corretta gestione del rapporto di lavoro.

Ancora. Non è assolutamente chiaro se sussista o meno un preciso obbligo del lavoratore, in presenza del rispetto delle condizioni dettate dall'art. 6 da parte del datore di lavoro, a sottoporsi ad un controllo similare ad una “perquisizione personale” o se necessiti anche il suo consenso.

Non è neppure certa, infine, la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al dipendente che si sia rifiutato di sottoporsi alla “perquisizione”, pur in presenza del rispetto delle condizioni di legge.

Su tale specifico aspetto, infatti, mentre alcuni giudici ritengono che i diritti del singolo prevalgono su qualsiasi dovere anche se previsto da accordi sindacali, soggiacendo invece e soltanto in caso di intervento delle autorità di polizia, a seguito di regolare denuncia ovvero in flagranza di (eventuale) reato,

altri ritengono legittimo l'uso di potere disciplinare imprenditoriale per sanzionare il rifiuto, ma solo se tale tipo di infrazione sia stato espressamente previsto dal codice disciplinare aziendale o da accordi sindacali.

Come si vede, la materia non solo è estremamente complessa ed incerta ma può presentare addirittura forti rischi per il datore di lavoro o per le persone che sono addette alla materiale esecuzione dei controlli.

In effetti, un primo rischio di natura penale è riferibile all'applicazione dell'art. 38 della Legge 300/70, come conseguenza immediata di una violazione dell'art. 6.

Un secondo rischio, sempre di natura penale ma di portata ben più ampia, è la possibile violazione degli artt. 605, 609 e 610, sanzionanti rispettivamente il sequestro di persona e la violenza privata, quando il datore di lavoro o chi per esso abbiano limitato la libertà del lavoratore, trattenendolo e/o effettuando la perquisizione arbitrariamente e contro la sua volontà.

Altre sanzioni possono inoltre derivare dalla violazione dell'art. 28 dello Statuto, qualora il datore abbia posto in essere le visite personali di controllo in assenza di accordi sindacali o di autorizzazione pubblica.

L'illegittima effettuazione di controlli che divengono “perquisizioni” può infine causare conseguenze sul piano civilistico, con il riconoscimento al lavoratore di un risarcimento dei danni morali dallo stesso patiti, ove siano state lese la sua dignità, la sua integrità fisica o soltanto la sua.

Primo: acquisire "l'Ordine di Servizio" Aziendali (IVP) con le procedure scritte, in merito, che comunque non devono andare oltre a quanto correttamente riportato nel post berto86, con particolare attenzione di riportare quanto successo in apposito registro (quei "famosi" verbali solo nei luoghi del servizio cui sono destinate, e questi fanno fede fino a prova contraria), quindi senza essere per questo una mansione compiuta con... sotterfugio.

Secondo: porre gli OS per scritto all'attenzione di Questura locale, Ente del Lavoro e delegazioni Sindacali.

Vedrete che con molte probabilità saranno proprio queste istituzioni a "mettere le mani avanti" ed eventualmente ordinare nei particolari la materia con disposizioni che esonereranno definitivamente di tutte le responsabilità i dipendenti ordinati.

Data invio: 17/7/2010 14:58
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Re: consiglio...
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Mamma mia....... Bafo.. senza offesa ma come al solito "SECONDO ME" scrivi tanto senza dire nulla e con alcune inesattezze gravi ad esempio tu scrivi:
"La perquisizione è una cosa, controllare è un altra.
Il controllare qui è l’esame dell’operato altrui. La perquisizione è un attuazione particolare del controllo.
La perquisizione, in breve. Mentre la perquisizione ex art. 41 t.u.l.p.s. è solamente domiciliare"

Allora il controllo della vettura propria è una perquisizione ed inoltre farlo senza consenso e cioè quando il proprietario non c'è e peggio.

E poi tolte le GpG quindi personale decretato armato e non, nessun altro è preposto alla vigilanza di beni mobili e immobili, tanto è vera questa cosa che dopo anni di soprusi qui a Roma l'amministrativa si è svegliata ed ha cominciato a fare i controlli ed a denunciare società e personale di portierato che svolgeva videocontrollo e guardiania nei centri commerciali il tutto chiaramente a centro commerciale chiuso e quindi non potevano dire che si occupavano del deflusso delle persone.

Data invio: 17/7/2010 18:30
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Re: consiglio...
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Approposito Giovannino alle GpG non servono sotterfugi dopo le casse per controllare scontrino e merce, i sotterfugi li devono usare tutti gli altri che svolgono attività di antitaccheggio illegalmente, come le società di investigazione che possono svolgere tale servizio come segue:

http://www.commissariatodips.it/tipol ... trpercorso=112&strdoc;=550

La specifica circolare pubblicata sulla G.U.297 del 19.12.1996 ha precisato che gli istituti di investigazione possono compiere servizi antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce,individuare i reparti dell´esercizio commerciale maggiormente interessati a detti fenomeni e i rimedi eventualmente adottabili; ed in tale ottica pare possano essere comprese le segnalazioni di eventuali avvenute sottrazioni di merci e furti, aventi quindi una connotazione di verifica a posteriori. Diversamente laddove il servizio di antitaccheggio si concretizza in una sorveglianza sulle merci esposte alla pubblica fede volto a prevenire e a scoraggiare, in situazioni di flagranza, possibili furti o atti di danneggiamento, deve essere svolto da guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza o da singoli proprietari. Da ciò consegue che rientrando l´attività di dell´antitaccheggio investigativo nel regime giuridico dell´art.134 del T.U.L.P.S. essa è soggetta al limite territoriale della licenza, limite che coincide con la provincia essendo l´autorizzazione rilasciata dal Prefetto. Infine l´attività di raccolta informazione, intesa come acquisizione, verifica ed elaborazione dei dati configura sempre, indipendentemente dal soggetto che conferisce l´incarico, la fattispecie prevista dalla vigente legislazione di pubblica sicurezza e quindi può essere svolta solamente dagli investigatori privati.

Data invio: 17/7/2010 18:35
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Re: consiglio...
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Evidentemente non ti sei chiesto perchè non lo ha fatto lui o un suo dipendente diretto!

Niente ti vieta di chiedere di controllare un bagagliaio della macchina, ma niente vieta a loro di rifiutarsi, e tu non li puoi costringere in nessun modo, ne tantomeno puoi procedere a loro insaputa.

Ti consiglio di suggerire al titolare di non chiederti di dire niente sul tuo primo controllo, anzi, suggeriscili di trovare metodi alternativi e dimenticare quello che avete già fatto.

La cosa piu giusta da fare sarebbe che tale titolare comunichi ai suoi dipendenti che a causa di numerosi furti di materiale verranno disposti dei controlli a campione di alcuni autoveicoli in uscita dal cantiere (Svolti da GPG di un IVP incaricato e non da portieri), meglio ancora se tale comunicazione viene inviata anche alle rappresentanze sindacali.
In ogni caso le GPG non dovranno mai effettuare una perquisizione del veicolo ma dovranno limitarsi a controllare il veicolo, facendo aprire il bagagliaio dal guidatore e in caso di rifiuto non procedere in prima persona all'apertura del veicolo per effettuare il controllo e non costringere il guidatore in nessun modo o usando la forza. La Gpg si dovrà limitare a segnalare la vettura e l'autista a chi di dovere che provvederà nel caso a richiedere l'intervento delle FF.OO..

Nei due stabilimenti dove il nostro IVP svolgeva questa attività c'era sempre un responsabile dell'azienda da chiamare in caso resistenze.

Data invio: 18/7/2010 0:40
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Fatti non fummo a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
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Re: consiglio...
Matricola
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Grazie dei consigli ragazzi.ho fatto presente ciò al titolare dell'azienda e ha dichiarato che sono state le telecamere a vedere il furto

Data invio: 19/7/2010 7:51
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