Guru 
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La legislazione sul porto d’armi, ha plasmato conseguenti regolamentazioni da parte delle autorità locali sui servizi di vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico generali. Purtroppo, come solitamente succede per la categoria in questione, ciò avviene in modo arbitrario, sempre in difetto per le Guardie.
Come immagino a conoscenza di tutti, ormai da tempo i servizi di vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico generali sono ordinati disarmati in virtù del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, che per garantire la sicurezza e la regolarità dei servizi ferroviari, stabilisce particolari cautele in materia di armi: le armi da fuoco infatti, sui treni e nei veicoli ferroviari, possono essere portate solo scariche e smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
In pratica quindi, a bordo dei treni le armi da fuoco possono essere solo trasportate e non portate, eccetto che per le FFOO.
Questo è quanto prontamente sbandierato anche nei siti dei tutori dell’Ordine e fiduciosamente accettato dagli Operatori di sicurezza, molto spesso disarmati e affiancati al personale di bordo sui mezzi di trasporto pubblico generali.
F A N D O N I E !
Il Decreto del Presidente della Repubblica (in sigla D.P.R.) qui trattato, quale atto del Presidente della Repubblica e Legge governativa, viene nominato e ricordato dagli addetti solo dove comoda, cambiandone non a caso, il significato.
Infatti, nel medesimo Articolo 33 è fatta chiarezza che:
«Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario»
Di fatto, quindi, dimostro che la Legge prevede molto bene e in modo qualificato, ineccepibile e non opinabile la norma; ma è il legislatore che la applica diversamente e in modo opinabile e distorto forte di una autorità e soprattutto di una disinformazione applicata a tavolino, cui è ormai evidente altri subordinati ne sono succubi.
Conseguentemente, un servizio che potrebbe e dovrebbe essere di controllo e vigilanza in ambito ferroviario come da norma, si riduce a una mansione inutile, anzi, da una parte è tolta autorità alle guardie e dall’altra è preteso il compimento di un servizio palesemente di pubblica funzione legislativa.
E peggio succede che: se da una parte un servizio di pubblica funzione compiuto da addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario è ordinato in modo maldestro, contro regola, disarmato (e senza l’autorità necessaria); dall’altra, tutti i giorni migliaia di pendolari Guardie Particolari Giurate sono ignari o incuranti utenti fuori servizio, passeggeri in uniforme con armi cariche.
Ma non finisce qui. Praticamente tutte le aziende dei trasporti privati (anche se in appalto ai Comuni), si arrogano di regolamenti interni facendo proprio il predetto DPR, vietando il “porto dell’arma” a bordo dei propri veicoli, forti di un acconsentire delle autorità preposte che "allegramente" ordinano in errore e ingiustificatamente mansioni così malgestite:
il Governo si è già espresso sulle limitazioni delle armi cariche a bordo dei mezzi di trasporto e ritornando a quel “non-letto” DPR del 11 luglio 1980, con il termine «ferrovie» si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione «ferrovie in concessione» sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni. Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato. Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla «F.S.» è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla «M.C.T.C.» la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Quindi, i limiti non sono per tutti i mezzi di trasporto anche se pubblico. Mi sembra ancora una volta si è voluto con tanta premura puntare il dito sui presunti non-diritti delle Guardie e si sono chiusi con troppa facilità entrambe gli occhi sui soprusi che invece queste ultime subiscono.
Data invio: 4/2/2011 17:48
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