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  Messaggi : 4140 | Contratto Nazionale di LavoroVigilanza Privata
 Art 10
 Contrattazione Integrativa e materie demandate
 E’ ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni
 Sindacali Territoriali (Regionali e/o Provinciali) delle parti stipulanti il presente
 Contratto Collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare
 esclusivamente le seguenti materie:
 a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito
 l’Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqua
 lificazione professionale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso.
 Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e nelle disponibilità esistenti.
 Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni
 dell’UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine
 di realizzare possibili sinergie;
 b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione
 CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative
 in tema di pari opportunità uomo-donna;
 c) l’adozione di diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro, rispetto a
 quanto previsto dagli artt. 78 e 81;
 d) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente
 Contratto;
 e) la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti
 disposizioni di legge;
 f) la disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo
 avente la stessa natura, ove esistenti, ed alle eccedenze, eventualmente
 presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 108;
 g) i rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e strumenti di
 proprietà del lavoratore, ove ne sia prescritta l’adozione e l’uso e sempre
 che non siano forniti dal datore di lavoro al dipendente;
 h) rimborsi spese di cui all’art.100;
 i) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione
 nazionale del personale;
 j) indennità di cassa e maneggio denaro, di cui all’art. 118;
 k) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;
 l) premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività,
 di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore.
 Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da
 consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale
 previsto dalle normative emanate in attuazione del protocollo del 23
 luglio 1993. Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili,
 non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale,
 ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
 Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto
 previsto dal punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del
 23 luglio 1993, si intende integralmente richiamata.
 In occasione della contrattazione integrativa, territoriale, aziendale o interaziendale,
 per un periodo di tre mesi dalla presentazione della Piattaforma
 rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’accordo
 precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con
 l’esclusione del ricorso ad agitazioni, riferite alle suddette rivendicazioni.
 TITOLO X
 MISSIONE E TRASFERTA
 Art. 99
 Missione e trasferta
 Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano
 il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale
 dimora.
 Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando
 dell’Istituto o alle località di lavoro previste all’atto dell’assunzione
 o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi
 od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi
 cambi di abitazione.
 Art. 100
 Rimborso spese
 Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata,
 il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali
 località di lavoro.
 Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri
 (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni
 considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non
 venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento
 economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate
 e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso – con i mezzi autorizzati
 - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo
 per recarsi alla sede o comando dell’Istituto o alla normale località di lavoro.
 Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre
 la giurisdizione dell’Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto
 per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straor
 dinarie richiestegli, nonché:
 - al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
 - al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la
 durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
 - al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l’espletamento
 del servizio.
 Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione
 dell’Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre
 ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente
 e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non
 sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:
 - rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando
 la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
 - indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione
 mensile di cui all’art. 105 se la missione dura oltre l’orario contrattuale
 giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.
 Se la missione dura più di 24 ore l’indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata
 moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale
 retribuzione mensile di cui all’art. 105 per il numero dei giorni di missione.
 Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.
 Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che,
 anche in relazione a quanto già previsto all’art. 10 del CCNL, a livello territoriale
 la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame
 in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.
 DICHIARAZIONE A VERBALE
 Eventuali particolari misure e modalità dei rimborsi spese di cui al presente
 articolo sono demandate alla contrattazione integrativa.
 
 
	    Data invio: 2/5 11:12 |