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Attestato di idoneità a guardia particolare giurata - diniego - parente pregiudicato |
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8/3/2007 21:05 Da Tarquinia ( VT )
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domenica 01 luglio 2007
TAR Napoli, Sez. V, 21 giugno 2007 / 27 giugno 2007, n. 6318 (Pres. est. Onorato) La giurisprudenza, dalla quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, è fermissima nell’affermare che l' Amministrazione non può denegare l' attestato d' idoneità a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto di arma adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza ovvero che, come nella fattispecie, sia legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità. Tanto perché le suddette circostanze di per sé sole non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all' uopo dall' art. 138 T.U. 18 giugno 1931 n. 773, la cui assenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla P.A. (Cfr. Corte cost. 25 luglio 1996 n. 311, 28 luglio 1976 n. 207, 6 luglio 1965 n. 61, 9 giugno 1965 n. 45, 31 marzo 1994 n. 108 e 16 dicembre 1993 n. 440, TAR Campania 2 maggio 1996 n. 163 e 17 luglio 2002 n. 4193 ;Cons. Stato Sez. I par. 6 marzo 2002 n. 1165 e Sez. IV 31 marzo 2003 n. 1671). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEZIONE QUINTA Composto dai Signori: Antonio Onorato Presidente Andrea Pannone Componente Michelangelo Francavilla Componente Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 3265 del 2007 proposto da Angelo Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Pierpaolo Ardolino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via Andrea D’Isernia n. 16,, contro l’Ufficio territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e con la stessa ex lege domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11,, per l’annullamento del provvedimento 2 aprile 2007 n. 3218 contenente il diniego dell’ autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata e del rinnovo della licenza per il porto d’armi, Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, Viste le memorie prodotte dalle parti, Relatore, alla camera di consiglio del 21 giugno 2007 il presidente, Uditi i difensori come da verbale e ritenuto quanto segue: Ritenuto e considerato in FATTO e DIRITTO 1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto manifestamente fondato. 2-La giurisprudenza, dalla quale la Sezione non ha ragioni di discostarsi, è fermissima nell’affermare che l' Amministrazione non può denegare l' attestato d' idoneità a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto di arma adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza ovvero che, come nella fattispecie, sia legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità. Tanto perché le suddette circostanze di per sé sole non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all' uopo dall' art. 138 T.U. 18 giugno 1931 n. 773, la cui assenza, peraltro, deve essere dimostrata dalla P.A. (Cfr. Corte cost. 25 luglio 1996 n. 311, 28 luglio 1976 n. 207, 6 luglio 1965 n. 61, 9 giugno 1965 n. 45, 31 marzo 1994 n. 108 e 16 dicembre 1993 n. 440, TAR Campania 2 maggio 1996 n. 163 e 17 luglio 2002 n. 4193 ;Cons. Stato Sez. I par. 6 marzo 2002 n. 1165 e Sez. IV 31 marzo 2003 n. 1671). 3-Quanto sopra comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto, come è stato puntualmente evidenziato in ricorso, il provvedimento stesso è stato giustificato esclusivamente con l’indicazione a due episodi nei quali (a distanza di tempo) lo stesso fu identificato mentre si intratteneva con pregiudicati per i quali non stata nemmeno stata indicato il tipo di reato commesso . 4-Ricorrono, tuttavia, sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. PQM Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 giugno 2007. Il PRESIDENTE EST (dott. Antonio Onorato) http://www.iusna.net/index.php?option ... task=view&id=519&Itemid=2
Data invio: 6/7/2007 18:50
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