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Grafologia peritale e giudiziale |
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Iniziamo a parlare di Grafologia peritale e giudiziale
Iniziamo a parlare di Grafologia peritale e giudiziale Di dr. Giuseppe Pettenati Un sito web che si interessa anche di Criminologia non può non occuparsi di Grafologia; ecco perché qui si cerca di accennarvi. La Grafologia è l’analisi della scrittura in quanto espressione della personalità. Come disciplina empirica nacque nel 1622 con C. Baldi, per svilupparsi nel 700 in parallello con la fisionomica e nel XIX secolo trovo basi scientifiche( H.- J. Michone e J. Crepieux-Jamin). Come disciplina interessa la fisiologia generale (W. Preyer,G.Meyer), la psicoanalisi( M.Pulver), la criminologia (C.Lombroso), la nerofiologia del gesto grafico (R. Pophal, M. Perito) Oggi consente indagini in diversi campi: a) GRAFOLOGIA PERITALE E GIUDIZIALE (perizie su scritture); b) Grafologia dell’Età Evolutiva ( minori, orientamento scolastico); c) Grafologia Professionale ( orientamento professionale); d) GRAFOLOGIA AZIENDALE (consulenza alle Aziende per la selezione del personale) e) Grafologia Medica ( individuazione patologie del de cuius) Il settore peritale-giudiziario, è quello nel quale, in Italia, la grafologia è stata maggiormente impiegata a differenza di altri Paesi quali la Francia in cui è fortemente elevata anche la domanda dei consulenti grafologi per la selezione del personale, (pare nel 50% dei casi). La consulenza peritale è al servizio della giustizia. Falsi, scritte anonime, firme su assegni, testamenti in contestazione e tante altre sono le occasioni in cui il Consulente grafologo è di gran lunga preferito per esprimere il suo parere. Agire da grafologi, cioè rilevare, oltre alla forma espressiva, anche il movimento che soggiace ad ogni scrittura, significa rilevare una componente esistenziale per il riconoscimento dell’identità di chi ha prodotto uno scritto. Questo consente al grafologo di avere un vantaggio decisivo nei confronti di chi studia la scrittura sotto l’aspetto formale, calligrafico. Da alcuni anni, esiste la figura del “perito grafologo” o “perito su base grafologica”, distinta dal “ semplice perito grafico o calligrafo”, al quale è richiesto di attestare l’autenticità o la contraffazione dei documenti contestati. Al perito grafologo invece è spesso richiesto di pronunciarsi sullo stato di salute psichica del de cuius per ricostruire la sua capacità a testare in mancanza di cartelle cliniche o in qualsiasi altro caso in cui il giudice non possa ricorrere ad altre consulenze mediche, psicologiche o psichiatriche. talvolta a integrazione di esami psichiatrici e test di laboratorio. La consulenza del perito grafologo è richiesta anche in materia di giustizia minorile per suggerire soluzioni per l’affidamento di minori. In particolare nel processo penale, gli strumenti conoscitivi mediante i quali il giudice perviene alla sua decisione ( la cd. prova processuale), è noto- per solenne principio costituzionale-, si devono formare in dibattimento, in contraddittorio fra le parti, innanzi ad un giudice terzo (il giudice del dibattimento). L’art. 187, 1 comma, c.p.p. , difatti, recita “ Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza”. Il giudice è chiamato a decidere “iuxta alligata et provata partium” (diritto alla prova e sua valutazione). Il c.p.p. disciplina le prove al libro III, con: il Titolo I “ Disposizioni in generale”; il Titolo II “ Mezzi di prova”; il Titolo III “Mezzi di ricerca della prova”. Sui mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni), si rimanda agli atti di P.g. (del resto, sono tali operatori che li mettono in pratica). All’apertura del dibattimento vero e proprio - superata la costituzione delle parti e le questioni preliminar i- per i fatti che si intendono provare, ovvero l’oggetto d’investigazione (sia d’accusa, che di difesa), se ne richiede l’ammissione al giudice (ex art. 493 c.p.p.), il quale, “sentite le parti, con ordinanza, provvede all’ammissione a norma degli articoli 190 comma 1 e 190bis” ( ex art. 495 c.p.p.). Si apre, dunque, la cd. “Istruzione probatoria” ( capo III, 496-515 c.p.p.), con l’assunzione delle prove. Il mezzo di prova al quale spesso si fa riferimento in questi casi, è sicuramente la Perizia ( ex art. 220 e segg. c.p.p.) In generale, essa è quella attività prevista quando sia necessaria un indagine che richieda particolari cognizioni in determinate scienze, arti o particolari competenze tecniche. Il giudice la dispone - anche d’ufficio - con ordinanza motivata, indicando la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, il giorno e l’ora per la comparizione del perito e ne dispone la citazione. Concluse le formalità dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti posti dal giudice. Un importante ausilio alle parti in causa è offerto dai consulenti tecnici, che - come i periti - prestano loro attività alle parti, anche in contrapposizione al perito nominato dal giudice. L’ art. 233 c.p.p. prevede la possibilità di nominare consulenti tecnici quando non è stata disposta la perizia: essi, espongono il proprio parere al giudice, presentando anche memorie; chiaramente, nel corso del dibattimento vengono esaminati quali testimoni di parte. Anzi, nelle prime fasi dell’indagine preliminare, risulta fondamentale l’apporto dato dai consulenti tecnici, ora del P.M. ora dalle Parti Private, salvo, poi, in udienza, la nomina di un Perito da parte del giudice. Nella stesura della perizia grafica, al pari di quanto avviene nella stesura della consulenza tecnica, il linguaggio deve soddisfare i seguenti requisiti: La chiarezza, che significa che il singolo dato esplicitato debba essere interpretabile in un unico modo e non diversamente, al fine di evitare ambiguità e confusioni che avrebbero l’effetto di sottrarre alla perizia il rigore tecnico, che diversamente non verrebbe meno in caso di interpretazione semplice, univoca ed inequivocabile. Il requisito della chiarezza può essere soddisfatto evitando sia le terminologie equivoche, inutili e complicate, sia le ripetizioni superflue. La pertinenza vuol dire che il perito non deve allontanarsi dall’oggetto dell’indagine al quale dovrà attenersi rigorosamente evitando di andare fuori tema ! L’essenzialità significa che l’esposizione peritale deve essere non prolissa, ma sobria. Un linguaggio parco consente di evitare lungaggini e cioè che si usino troppe parole, righe o pagine per esprimere concetti che potrebbero essere delineati senza giri di vocaboli a vuoto che andrebbero a discapito dell’oggettività tecnica. Tale requisito può essere quindi soddisfatto evitando tutto ciò che è superfluo. L’efficacia dimostrativa richiede che gli elementi e i dati siano esposti in modo ordinato, consequenziale e lineare. Per soddisfare questo requisito il perito dovrà evitare contraddizioni, precisazioni superflue, ambiguità e cose simili. L’osservanza dei requisiti esposti è di fondamentale importanza affinché la perizia venga stesa con rigore scientifico e metodologico ai fini della credibilità. Occorre inoltre che il perito osservi per ciascuna fase operativa la specificità di linguaggio. Si ricordano, pertanto, le seguenti fasi: La fase della presentazione che concerne il preambolo o “cappello” della perizia, che contiene l’indicazione dell’incarico e delle formalità compiute per lo svolgimento delle operazioni peritali ; La fase della descrizione di tutti e singoli elementi da esaminare; La fase dell’esplicitazione dei dati in cui si evidenziano gli elementi emergenti delle grafie in verifica e delle scritture di comparazione; La fase del confronto in cui si descrivono i dati che sono emersi dall’analisi di comparazione tra le scritture suddette; La fase delle valutazioni conclusive in cui si fa una sintesi delle risultanze emerse e si spiega perché le conclusioni non possono essere diverse; La fase della risposta al quesito in cui si formulano le conclusioni ai quesiti formulati dal giudice . Per quanto concerne la chiarezza della forma, questa dovrà essere semplice, diretta e priva di perifrasi, che appesantiscono il discorso con il rischio di farne perdere il filo logico. Il periodo dovrà essere il più breve possibile, senza intercalari. Gli incisi ridotti all’indispensabile. Le frasi dovranno sviluppare un’idea per volta e la veste grafica non dovrà essere oggetto di trascuratezza . Il linguaggio del perito si discosta da quello del consulente tecnico d’ufficio per la diversa collocazione della perizia rispetto alla consulenza tecnica d’ufficio. Il linguaggio della consulenza tecnica è essenzialmente scritto, mentre quello della perizia è sia scritto che verbale, in quanto nel processo penale si utilizza il linguaggio parlato per rispondere all’esame e al controesame. Le maggiori differenze riguardano l’impostazione e lo sviluppo iniziale della perizia in cui sono riportate le denominazioni specifiche (quali ad esempio l’autorità giudiziaria, tipo di perizia, estremi del procedimento penale e l’imputato) in cui sono trascritti brevemente gli adempimenti relativi a soggetti e fatti , che rientrano nell’ambito della procedura penale. Differentemente tutto lo sviluppo tecnico della perizia (ispezione strumentale dei documenti in verifica, presentazione e analisi delle grafie in verifica e di comparazione, analisi di confronto e valutazioni conclusive), salvo casi particolari di perizie , non richiede un linguaggio diverso da quello adottato nella consulenza tecnica d’ufficio . Breve Bibliografia: BRAVO A., Metodologia della consulenza tecnica e della perizia su scritture, Sulla Rotta del sole, Giordano editore, 2003, pp 122, 123,192. CRISTOFANELLI P. Grafologicamente, Manuale di perizie grafiche, CE.DI.S Editore, 2004, p. 254. CRISTOFANELLI P.: Linguaggio, stile e terminologia grafologica nella relazione tecnica peritale in Scrittura n. 91 pp 193 -------------------------------------------------------------------------------- Autore: Giuseppe Pettenati http://www.themiscrime.com
Data invio: 16/11/2008 4:27
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Ci sono solo pochissime persone che lottano tutta la vita:costoro sono indispensabili. (B. Brecht) Il sito nazionale delle guardie giurate |
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