Citazione:
Barron ha scritto:
Leggendo l'articolo non ci ho capito una mazza. Chi me lo spiega?
Art. 212 - Cambio di appalto: procedura di assunzione obbligatoria - Ogniqualvolta vi sia un cambio di
appalto che interessi almeno 10 (dieci) G.P.G. o l’8% (otto per cento) delle G.P.G. impiegate dall’Istituto uscente nella Provincia dell’appalto, il subentrante dovrà assumere, con le procedure previste al presente Titolo che
seguono, almeno l’80% (ottanta per cento) del personale richiesto nell’appalto, con gli arrotondamenti all’unità
più vicina o, in caso di parità, all’unità superiore.
E' semplice, ti faccio un esempio per spiegartelo;
L'Istituto A ha attualmente l'appalto presso l'azienda X, per un servizio che richiede 100 GGPPGG.
L'appalto però è annuale, quindi ogni anno l'azienda X rifà una gara d'appalto per vedere se riesce ad ottimizzare i costi.
Alla gara partecipano gli istituti A (che attualmente ha l'appalto), B e C.
Una volta avuti i risultati, si scopre che l'istituto A ha perso l'appalto mentre l'istituto B ha vinto.
Ora, l'istituto A, nella provincia dove ha sede l'azienda X, ha in tutto 250 guardie giurate impegnate in vari servizi.
In base all'art. 212, succede questo:
Siccome l'appalto dell'azienda X richiede 100 guardie e l'istituto "uscente" (che ha perso l'appalto) ne ha in tutto 250 nell'intera provincia (quindi le 100 impegnate presso l'azienda X sono più dell'8 % in tutta la provincia), l'istituto "entrante" (cioè l'istituto B che ha vinto la gara) è obbligato ad assumerne l'80%. Alla fine quindi, il nuovo istituto si ritroverà ad effettuare il servizio nell'azienda X con 80 guardie prese dal vecchio istituto e 20 guardie prese dal proprio personale.
Spero di essere stato chiaro.