Re: APPELLO:LA 66/2003 NON SIA TOLTA ALLA VIGILANZA inviamo e-mail all'incaricato del min. del Lavoro

Inviato da  MAUMMAU il 19/12/2010 20:47:43
La risposta all'interpello n. 20/2009 del ministero del lavoro spiega che siamo esclusi dalla disciplina della 66/2003 anche per quanto riguarda i riposi, ma conclude con questa frase, “gli unici vincoli alla durata dei riposi che devono intervallare due prestazioni di lavoro potranno, pertanto, essere dedotti dalla contrattazione collettiva applicabile”.

Di conseguenza fino a quando il ccnl richiama la legge 66,(come ha spiegato durito) questa è ancora applicabile al nostro settore.

dani, la legge 66 spiega che, fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario i lavori di attesa, quindi esclusivamente per quanto riguarda l'orario settimanale se non trattato dal contratto.

In ogni caso varie sentenze avevano definito che il lavoro di attesa riguardasse solamente parte delle funzioni delle gpg, escludendo le zone, i lavori con punzonatura ed altro.

allego la legge 66/2003 con le più recenti modifiche:


http://www.dplmodena.it/leggi/66-03_Collegato%20Lavoro.pdf

e la risposta del ministero del lavoro all'interpello riguardante i riposi trattati dalla 66/2003:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres ... 77C2D0E437A1/0/202009.pdf

In maniera che possiate farvi una idea dai testi, su cosa stiamo rischiando di perdere.

durito, potresti inserire il link della sentenza europea che ha contestato queste modifiche,grazie.

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